1° giugno 2015: due importanti scadenze !
- Termina il periodo transitorio previsto dal Reg. (CE) n. 1272 / 2008 (CLP) e sono definitivamente abrogate le precedenti direttive CLP 67/548/CE e 1999/45/CE. Pertanto tutti coloro che immettono sul mercato miscele pericolose hanno l’obbligo di classificarle, etichettarle e imballarle in conformità al citato Regolamento (titoli II, III, IV). Anche le relative schede di sicurezza dovranno essere adeguate (ai sensi dell’All. II del Reg. CE n. 1907/2006 – REACH) e trasmesse ai destinatari.
- In concomitanza con quanto sopra, i produttori di rifiuti hanno l’obbligo di attribuire le nuove caratteristiche di pericolo dei rifiuti (HP) secondo i criteri stabiliti dal Reg. (UE) n. 1357/2014 e di procedere con la loro classificazione; essi inoltre devono provvedere all’attribuzione del codice a sei cifre (CER), secondo quanto stabilito nella Decisione 2014/955/UE, che ha modificato e aggiornato la precedente codificazione
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- Ai sensi del Reg. (CE) n. 1907/2006 (Reach), il fornitore di una sostanza o di una miscela, con determinate caratteristiche di pericolosità, trasmette al destinatario della sostanza o della miscela una SDS compilata a norma dell’All. II del Regolamento stesso