Dal 2021 ci sono sostanziali cambiamenti per la gestione dei rifiuti che in precedenza erano denominati “assimilabili agli urbani” e che ora sono “rifiuti urbani” per legge.
Non essendovi stato alcun rinvio della scadenza, a partire del 01.01.2021, per tutte le imprese commerciali ma non per le industrie con capannoni le imprese edili ed agricole, tutti i rifiuti compresi in un preciso elenco (allegato L-quater alla parte IV del D.Lgs 152/06), sono “rifiuti urbani per legge” e vanno affidati al servizio pubblico comunale.
Non hanno più valore i regolamenti comunali che assimilano per quantità e/o qualità. Se ci si affida al pubblico si paga la TARI su tutta la superfice.
L’assimilazione viene fatta “a monte”; a titolo esemplificativo consideriamo il caso dei toner e degli scatoloni di cartone (rifiuti prodotti praticamente in ogni attività), per stabilire se sono rifiuti urbani non domestici si devono consultare gli allegati L quater ed L quinquies:
- I toner per stampa esausti (allegato L quater) prodotti da uno studio professionale (attività presente nell’allegato L quinquies) sono rifiuti urbani da fonti non domestiche;
- Gli scatoloni di cartone (imballaggi in carta e cartone: allegato L quater) prodotti da: negozi di abbigliamento, calzature, carrozzerie, supermercati, ipermercati di generi misti, attività artigianali ed industriali di produzione di beni specifici (allegato L quinquies) sono rifiuti urbani da fonti non domestiche.
Viene comunque data la possibilità di affidarsi a smaltitori privati solo se si documenta che tali rifiuti sono stati avviati a recupero. In questo caso non si paga la parte variabile della TARI (modalità di esenzione ancora de definire).
Prima di scegliere a chi affidare i propri rifiuti bisogna tenere conto anche del fatto che se si sceglie di affidarsi al pubblico non si può tornare al privato se non dopo 5 anni; se si sceglie il privato si può sempre rientrare nel servizio pubblico.
Per le aziende con capannoni lo scenario è opposto: devono gestire tutti i rifiuti privatamente, stando alla legge anche quelli che prima affidavano ai comuni, salvo interpretazioni diverse di un testo di legge complicato.
La difficoltà ora è data dal fatto che non c’è stato il tempo per adeguare la legge relativa alla TARI, i regolamenti comunali e tutte le norme sulle autorizzazioni al trasporto e smaltimento di questa nuova categoria di rifiuti detta “nuovi rifiuti urbani” e neanche per lasciare che i gestori (pubblici e privati) si organizzassero.
In sintesi, per fare scelte corrette, visto che è in gioco la possibilità di sanzioni, la praticità del servizio di allontanamento rifiuti ed il costo del servizio (pagato con TARI o a privati) è bene analizzare la propria situazione, i propri rifiuti, le proprie esigenze e soprattutto contattare il proprio comune per capire come si è organizzato a questo cambio epocale. In base a questi elementi va presa una decisione, che probabilmente va comunicata agli enti (nella legge non è detto come e quando); di conseguenza poi sarà opportuno aggiornare la propria procedura di gestione rifiuti.
I consulenti di Ali possono supportarvi in queste valutazioni ed eventualmente anche nei contatti con gli enti per fare la scelta più adeguata. Contattaci.