Modifica della Direttiva agenti cancerogeni o mutageni: è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L345 del 27 dicembre 2017 la nuova “DIRETTIVA (UE) 2017/2398 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro“.

La nuova Direttiva introduce cambiamenti e modifiche agli articoli della direttiva 2004/37/CE e all’allegato I, e sostituisce l’allegato III relativo ai “valori limite e altre disposizioni direttamente connesse”.

La Direttiva è entrata in vigore il 16 gennaio 2018; gli stati membri dovranno applicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 17 gennaio 2020.

Nella Direttiva si apre un’importante considerazione sulle sostanze tossiche per la riproduzione alle quali si intende dare maggiore rilevanza. Attualmente trattate nel capo I del titolo IX del Testo unico sicurezza, potrebbero essere trattate nel capo II con un radicale cambiamento nelle modalità di valutazione e scenari di prevenzione molto impegnativi. Questo concetto è tutto da chiarire e la pratica dipenderà dalle modalità di recepimento che il Parlamento Italiano deciderà.
Allegato III: valori limite per l’esposizione professionale

Le sostanze per le quali la Direttiva ha fissato un valore limite di esposizione passano da 3 a 14 (riportate in grassetto nella tabella che segue).

Nome agente N. CE (1) N. CAS (2) Valori limite (3) Osservazioni Misure transitorie
mg/m3 (4) ppm (5) f/ml (6)
Polveri di legno duro 2  (7) Valore limite: 3 mg/m3 fino a l 17 gennaio 2023
Composti di cromo VI definiti cancerogeni ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i),

(come cromo)

0,005 Valore limite: 0,010 mg/m3 fino al 17 gennaio 2025

Valore limite: 0,025 mg/m3 per i procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi fino al 17 gennaio 2025

Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i) 0,3
Polvere di silice cristallina respirabile 0,1  (8)
Benzene 200-753-7 71-43-2 3,25 1 Pelle (9)
Cloruro di vinile monomero 200-831-0 75-01-4 2,6 1
Ossido di etilene 200-849-9 75-21-8 1,8 1 Pelle (9)
1,2-Epossipropano 200-879-2 75-56-9 2,4 1
Acrilammide 201-173-7 79-06-1 0,1 Pelle (9)
2-Nitropropano 201-209-1 79-46-9 18 5
o-Toluidina 202-429-0 95-53-4 0,5 0,1 Pelle (9)
1,3-Butadiene 203-450-8 106-99-0 2,2 1
Idrazina 206-114-9 302-01-2 0,013 0,01 Pelle (9)
Bromoetilene 209-800-6 593-60-2 4,4 1

 

(1)  N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all’interno dell’Unione europea, come definito nell’allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.
(2)  N. CAS: numero di registrazione CAS (Chemical Abstract Service).
(3)  Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore.
(4)  mg/m3 = milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).
(5)  ppm = parti per milione per volume di aria (ml/m3).
(6)  f/ml = fibre per millilitro.
(7)  Frazione inalabile: se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.
(8)  Frazione inalabile.
(9)  Contribuisce in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.

 

In particolare, si evidenzia che:

 

La tabella con le modifiche agli agenti cancerogeni evidenziate in ROSSO

tabella limiti nuova direttiva cancerogeni

 

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