Con l’ordinanza del Ministero della Salute del 28/04/22 è stata attuata una nuova variazione alle norme legate alla pandemia (Le nuove norme sono valide fino al 15 giugno 2022). Per quanto riguarda i luoghi di lavoro dal 1° maggio si sottolinea che:
- Decade l’obbligo del green-pass per l’accesso ai luoghi di lavoro.
- È comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico
Come già spiegato nel nostro webinar di inzio aprile permane l’equiparazione del contagio da SARS-Cov-2 a infortunio, con le relative responsabilità in carico dal datore di lavoro.
Si ricorda che L’art. 29-bis del DL n. 23/2020 prevede la presunzione di pieno adempimento degli obblighi di cui all’art. 2087 c.c. per il datore di lavoro che applica, adotta e mantiene le prescrizioni contenute nel Protocollo. Nelle note recenti di Confindustria si precisa che “Considerato che l’operatività dell’art. 29-bis non è legata il perdurare dello stato di emergenza, si ritiene che la applicazione dei Protocolli, integrati secondo l’evoluzione delle indicazioni normative e scientifiche, continui a garantire la piena copertura ex art. 29-bis del DL n. 23/2020”
Pertanto è fortemente raccomandata l’applicazione dei protocolli in merito soprattutto a:
-distanziamenti
-utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie
-misure igieniche
Fino al 30 giugno inoltre rimangono in vigore (come da DL 24 marzo 2022):
– L’obbligo di sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti rischio di contagio con diritto di ricorso allo smart working
– La possibilità di ricorrere allo smart working nel settore privato senza l’accordo individuale tra datore e lavoratore
Si ricordano inoltre le regole (che non avranno scadenza come da DL 24 marzo 2022) relative:
-all’auto-sorveglianza per Persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 (Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo dall’ultimo contatto stretto e obbligo di test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa di sintomi e se ancora sintomatici al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto)
-all’Isolamento / Divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone positive al SARS-CoV-2 risultate positive al SARS-CoV-2 e fino all’accertamento della guarigione (La cessazione del regime di isolamento consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. La trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell’isolamento)
L’evoluzione normativa nel mese di maggio è legata ai seguenti possibili scenari o interventi:
-un nuovo accordo tra le parti sociali che modifichi il protocollo del 6 aprile 2021;
-una nuova ordinanza sui lavoratori “fragili” o sulla estensione dello smart-working da parte del Mi.Sa.
Il testo dell’ordinanza del Ministero della Salute del 28/04/22
Nel seguito il testo dell’ordinanza per le parti di interesse generale:
Art. 1
1. È fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti
casi:
a) per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity,
Intercity Notte e Alta Velocità;
4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada
in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi
itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo
grado e di secondo grado;
b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale
cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per
gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
2. È altresì fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nelsupplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.
È comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.
3. Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone
che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
4. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l’utilizzo dei
servizi di cui al comma 1, lettera a), avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.
5. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui ai commi 1, lettera b) e 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai medesimi commi 1 e 2.
Art. 2
1. La presente ordinanza produce effetti a partire dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, citato in premessa e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano.
La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.