E stato pubblicato il nuovo decreto legge 24 marzo 2022 contenente disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Sars-CoV-2 (COVID-19), in conseguenza della cessazione dello Stato di emergenza a partire dal 1 Aprile 2022. Vediamo ora le principali implicazioni e le misure da adottare, con particolare ma non esclusivo riferimento alla la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, valevoli dal 1° aprile 2022 e, fatto salvo ulteriori norme, fino al 30 aprile 2022.
Green pass (art. 6/7)
Sarà possibile per tutti, compresi gli ultra 50 anni, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base. (certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito di vaccinazione, guarigione o tampone negativo). Rimane il green-pass rafforzato per attività sportiva, congressuale, ecc.
Smart working (allegato A)
Resta confermata fino al 30 giugno 2022 la possibilità di utilizzo dello Smart Working semplificato.
Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti / fragili (allegato A)
La sorveglianza sanitaria per i lavoratori fragili o maggiormente esposte al contagio è obbligatoria fino al 30 giugno 2022
Dispositivi di protezione individuale (art. 5)
Resta l’obbligo di utilizzo della mascherina (anche chirurgica, non necessariamente FFP2) negli ambienti di lavoro, secondo le modalità già previste.
Obbligo di uso di protezione delle vie respiratorie “FFP2” sui mezzi di trasporto pubblico e spettacoli
Positività e contatti stretti (art. 4)
- A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione.
- Coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
- La cessazione del regime di isolamento consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati (con trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo)
Protocolli e linee guida
(art. 3) Il ministero della Salute potrà adottare o modificare protocolli e linee guida per la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il D.L. non esplicita l’obbligo di adottare il protocollo parti sociali del 06/04/21 o se esso decada. Da un lato, l’obbligo di adozione del protocollo discende dal DPCM 02/03/2021 e dall’art. 1 comma 14 del DL 16/05/2020, entrambi da intendersi decaduti con la cessazione dello stato di emergenza, dall’altro lato (anche ai sensi dell’art. 29-bis del DL n. 23/2020 e dell’art 2087 del Codice Civile) il protocollo delle parti sociali rimane ad oggi un riferimento tecnico imprescindibile.
Valutazione dei rischi e misure di sicurezza aggiuntive
Si impone inoltre un’ulteriore considerazione agli obblighi in capo al datore di lavoro. La cessazione dell’emergenza, della decretazione d’urgenza – e la conseguente cessazione di normativa di “comando e controllo” da essa derivante – rafforza l’obbligo e quindi le responsabilità in capo al datore di lavoro di effettuare una valutazione specifica dei rischi derivanti da Sars-Cov-2 per determinare le misure di sicurezza da adottare sul posto di lavoro. Rimane infatti la possibilità che una positività a Sars-Cov-2 sia equiparata ad infortunio qualora sussistano determinati criteri medico-legali. Compete quindi al datore di lavoro adottare le opportune misure di prevenzione protezione.