E stato pubblicato il nuovo decreto legge 24 marzo 2022 contenente disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia  da Sars-CoV-2 (COVID-19), in conseguenza della cessazione dello Stato di emergenza a partire dal 1 Aprile 2022. Vediamo ora le principali implicazioni e le misure da adottare, con particolare ma non esclusivo riferimento alla la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, valevoli dal 1° aprile 2022 e, fatto salvo ulteriori norme, fino al 30 aprile 2022.

Green pass (art. 6/7)

Sarà possibile per tutti, compresi gli ultra 50 anni, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base. (certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito di vaccinazione, guarigione o tampone negativo). Rimane il green-pass rafforzato per attività sportiva, congressuale, ecc.

Smart working (allegato A)

Resta confermata fino al 30 giugno 2022 la possibilità di utilizzo dello Smart Working semplificato.

Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti / fragili (allegato A)

La sorveglianza sanitaria per i lavoratori fragili o maggiormente esposte al contagio è obbligatoria fino al 30 giugno 2022

Dispositivi di protezione individuale (art. 5)

Resta l’obbligo di utilizzo della mascherina (anche chirurgica, non necessariamente FFP2) negli ambienti di lavoro, secondo le modalità già previste.

Obbligo di uso di protezione delle vie respiratorie “FFP2” sui mezzi di trasporto pubblico e spettacoli

Positività e contatti stretti (art. 4)

Protocolli e linee guida

(art. 3) Il ministero della Salute potrà adottare o modificare protocolli e linee guida per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il D.L. non esplicita l’obbligo di adottare il protocollo parti sociali del 06/04/21 o se esso decada. Da un lato, l’obbligo di adozione del protocollo discende dal DPCM 02/03/2021 e dall’art. 1 comma 14 del DL 16/05/2020, entrambi da intendersi decaduti con la cessazione dello stato di emergenza, dall’altro lato (anche ai sensi dell’art. 29-bis del DL n. 23/2020 e dell’art 2087 del Codice Civile) il protocollo delle parti sociali rimane ad oggi un riferimento tecnico imprescindibile.

Valutazione dei rischi e misure di sicurezza aggiuntive

Si impone inoltre un’ulteriore considerazione agli obblighi in capo al datore di lavoro. La cessazione dell’emergenza, della decretazione d’urgenza – e la conseguente cessazione di normativa di “comando e controllo” da essa derivante – rafforza l’obbligo e quindi le responsabilità in capo al datore di lavoro di effettuare una valutazione specifica dei rischi derivanti da Sars-Cov-2 per determinare le misure di sicurezza da adottare sul posto di lavoro. Rimane infatti la possibilità che una positività a Sars-Cov-2 sia equiparata ad infortunio qualora sussistano determinati criteri medico-legali. Compete quindi al datore di lavoro adottare le opportune misure di prevenzione protezione.