Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 prevede, tra l’altro:
- Art. 16 – Per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio
- Art. 42 – I casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, sono considerati infortuni
- Art. 43 – Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari
- Art. 64 – Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
- Art. 113 – Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti
Art. 14 –
Ulteriori disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria
1. La misura
di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h) del decreto – legge 23 febbraio 2020
n. 6 [ndr h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza
attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di
malattia infettiva diffusiva;] non si applica ai dipendenti delle
imprese che operano nell’ambito della produzione e dispensazione dei farmaci e
dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca
e della filiera integrata per i subfornitori. I lavoratori di cui al precedente
periodo sospendono l’attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito
positivo per Covid -19.
Art. 15 – Disposizioni straordinarie per la produzione di
mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale[disponibile presso ALI su richiesta]
Art. 16 –
Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività
1. Per
contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di
emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio
2020, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello
svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere
la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di
protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche
reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34,
comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla
delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli
individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati
all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in
deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio.
Art. 39 – Disposizioni in materia di lavoro agile1. Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti
disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona
con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro
in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22
maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le
caratteristiche della prestazione.
2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate
patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità
nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in
modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio
2017, n. 81.
Art. 42 –
Disposizioni INAIL
[…]
2. Nei casi accertati di
infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico
certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia
telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la
relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi
accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche
per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria
dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi
infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini
della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento
infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale
27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro
pubblici e privati.
Art. 43 – Contributi alle imprese per la sicurezza e
potenziamento dei presidi sanitari1. Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi
produttivi delle imprese, a seguito dell’emergenza sanitaria coronavirus,
l’Inail entro provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia
l’importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l’acquisto di
dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, a valere
sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso
istituto per il finanziamento dei progetti di cui all’art. 11, comma 5, del decreto legislativo 9
aprile 2008 , n. 81.
[…]
Art. 45 – Disposizioni in materia di personale addetto ai
lavori necessari al ripristino del servizio elettrico1. Al fine di garantire la continuità delle attività indifferibili per
l’esecuzione di lavori necessari al ripristino del servizio elettrico
sull’intero territorio nazionale, le abilitazioni già in possesso del relativo
personale conservano la loro validità fino al 30 aprile 2020, anche nei casi di
temporanea impossibilità ad effettuare i moduli di aggiornamento pratico.
2. Resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro di erogare la formazione per
l’aggiornamento teorico, anche a distanza nel rispetto delle misure di
contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Art. 64 – Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli
ambienti di lavoro1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro,
quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti
esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il
periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento
delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro
sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun
beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno
2020.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri
e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta anche al
fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
[…]
Art. 113 – Rinvio di scadenze adempimenti relativi a
comunicazioni sui rifiuti1. Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:
a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di
cui all’articolo 6, comma 2, della legge
25 gennaio 1994, n. 70;
b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile
e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, di
cui all’articolo 15, comma 3, del
decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati
relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori
portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell’articolo
17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008,
n. 188;
c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione
di cui all’articolo 33, comma 2, del
decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49;
d) versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori
ambientali di cui all’articolo 24, comma
4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.