In una logica di semplificazione degli adempimenti complessivi a carico del datore di lavoro, il decreto legislativo n. 151/2015 ha abolito l’obbligo della tenuta del registro infortuni a partire dal 24/12/2015.
Il registro infortuni andrà conservato per dare evidenza della registrazione degli infortuni accaduti fino al 23/12/2015. In considerazione dell’abolizione del registro, l’Inail ha realizzato un “cruscotto infortuni” nel quale sarà possibile consultare gli infortuni occorsi a partire dal 23/12/2015 accessibile agli organi preposti all’attività di vigilanza (http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_210252.pdf)
Permangono evidentemente gli obblighi di:
- denuncia come dall’Art 53 e 54 del DPR 1124/1965 (vedi: http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Infortuniosullavoro/Datoredilavoro/index.html)
- eventuale revisione del documento di valutazione dei rischi come stabilito dall’art. 29 comma 3 del D.Lgs. 81/08 in caso di infortunio “significativo” (il decreto implicitamente presuppone l’effettuazione indagine interna finalizzata a determinare se l’infortunio è “significativo” o meno).
Per le aziende dotate di un sistema di gestione della sicurezza si consiglia un controllo delle procedure esistenti sull’argomento per eliminare l’obbligo di compilazione del registro infortuni e valutazione della necessità di registrazioni alternative.
Per le altre aziende, si raccomanda il mantenimento di una registrazione alternativa, finalizzata a dare evidenza dell’assolvimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08.
Per le aziende per le quali ALI fornisce un servizio di gestione del SPP, si raccomanda la tempestiva comunicazione al RSPP dell’avvenuto infortunio.
Se sei interessato, richiedici un modello di registrazione degli infortuni in Excel