Dal 14 gennaio 2010 è in vigore il DM 17 dicembre 2009, recante “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti“, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, nel Supplemento ordinario del 13 gennaio 2010.

Il Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti ha come obiettivo la sostituzione graduale del sistema cartaceo basato sul registro di carico e scarico, sul formulario dei rifiuti e sul MUD con un sistema informatico, basato su una chiavetta USB ed una black box, che consentirà la tracciabilità dei rifiuti in tempo reale.

L’intenzione è quella di semplificare le procedure e gli adempimenti e riducendo i costi sostenuti dalle imprese con garanzie in termini di trasparenza, conoscenza e prevenzione dell’illegalità.

L’obbligatorietà ed i tempi per l’iscrizione al sistema (a partire dal 28 febbraio 2010) e l’applicazione ( a partire dal 13 luglio 2010) sono differenziate a seconda delle dimensioni e della pericolosità dei rifiuti come riassunto qui sotto.

Ali srl può fornire alle aziende la necessaria assistenza per l’iscrizione, il ritiro e l’attivazione dei dispositivi, nonché per la ri-organizzazione della gestione dei rifiuti all’interno dell’azienda.

Categorie di soggetti tenuti ad iscriversi

  • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • le imprese e gli enti, con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  • i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania;
    • i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
    • i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
    • le imprese di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;
    • operatori del trasporto intermodale;
    • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi in conto proprio (art. 212 c.8)
    • le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.

 

Categorie di soggetti con iscrizione al SISTRI facoltativa

  • le imprese e gli enti, con meno di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  • gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi;
  • le imprese ed gli Enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività agricole e agro-industriali, di demolizione, costruzione, di scavo (fermo restando la disciplina in materia di terre e rocce), commerciali, di servizio, sanitarie, di rifiuti costituiti da macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti e veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

 

 

 

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