E’ da pochi giorni in vigore il D.P.R. n° 151/2011 del 1° agosto 2011 che introduce sostanziali modifiche nella regolamentazione in materia di Prevenzione incendi, con particolare riferimento alle pratiche per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.
Tre le novità principali :
1. Modifica sostanziale dell’elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi che ora risultano 80 (contro le 97 dell’abrogato DM 16/02/1982) e sono suddivise in tre classi, A, B e C a seconda anche di dimensioni ed esistenza di specifiche regole tecniche;

2. Sostanziale modifica della procedura per la prima domanda di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, ora espletata nei seguenti modi a seconda della proporzionalità del rischio:

Per attività di tipo A (rischio basso) – tramite Autocertificazione allegata alla SCIA; controlli entro 60 gg (anche a campione)

Per attività di tipo B (rischio medio)  – tramite presentazione progetto e, dopo l’approvazione (entro almeno 60 gg) presentazione Autocertificazione allegata alla SCIA; controlli entro 60 gg (anche a campione)

Per attività di tipo C (rischio elevato)  – tramite presentazione progetto e, dopo almeno 60 gg, presentazione Autocertificazione allegata alla SCIA; controlli certi entro 60 gg e rilascio del CPI.

3. Omogeneizzazione della periodicità di rinnovo del CPI (5 anni) con eccezione per tutte le attività (categorie 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77) per le quali la periodicità è di 10 anni.

Ulteriori disposizioni disciplinano il rinnovo del Certificato per le attività già in possesso di CPI (introdotta l’attestazione di conformità in luogo della perizia giurata) e concedono un anno di tempo alle nuove categorie di attività introdotte per adempiere alla nuova normativa.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle istanze per il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi, nonché la documentazione da allegare, in attesa del previsto decreto del Ministro dell’interno che ne definirà le specifiche, restano vigenti le precedenti regole del decreto del Ministro dell’interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella G.U. 7 maggio 1998, n. 104.

I Consulenti di Ali sono a disposizione per una verifica dell’impatto del nuovo regolamento sulle realtà aziendali.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *