La Commissione Europea ha pubblicato un documento di FAQ per chiarire l’applicazione della Direttiva (UE) 2024/825, nota come“Empowering Consumers for the Green Transition” (ECGT), che introduce nuove regole per contrastare il greenwashing e migliorare la trasparenza verso i consumatori. La direttiva è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 20 febbraio 2026, n. 30 modifica principalmente il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) introducendo nuove regole su greenwashing, marchi di sostenibilità, dichiarazioni ambientali, durabilità e riparabilità dei prodotti

L’obiettivo della direttiva recepita in Italia
La normativa rafforza la tutela dei consumatori imponendo criteri più rigorosi per l’utilizzo di dichiarazioni ambientali, etichette di sostenibilità e comunicazioni sulla durabilità e riparabilità dei prodotti. Le disposizioni si applicano dal 27 settembre 2026 in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.
Stop alle dichiarazioni ambientali generiche
Termini come:
- “eco-friendly”
- “verde”
- “amico dell’ambiente”
- “climate friendly”
- “ecologico”
non potranno più essere utilizzati liberamente. Tali dichiarazioni saranno consentite solo se l’azienda sarà in grado di dimostrare prestazioni ambientali riconosciute come eccellenti oppure se il beneficio ambientale sarà spiegato in modo chiaro e immediatamente comprensibile nello stesso mezzo comunicativo (etichetta, sito web, pubblicità, packaging).
Attenzione anche a loghi, colori e immagini
Non sono solo le parole a poter generare greenwashing. Anche l’utilizzo di elementi grafici come:
- foglie verdi,
- gocce d’acqua,
- alberi,
- paesaggi naturali,
- colori verdi o blu,
potrebbe essere interpretato come una dichiarazione ambientale implicita se induce il consumatore a credere che il prodotto possieda particolari benefici ambientali.
Fine delle dichiarazioni “carbon neutral” basate sulle compensazioni
Una delle novità più rilevanti riguarda le affermazioni di neutralità climatica.
Non sarà più consentito dichiarare che un prodotto è:
- “carbon neutral”,
- “climate neutral”,
- “carbon positive”,
- “CO₂ compensated”,
quando tali risultati derivano esclusivamente dall’acquisto di crediti di carbonio o da progetti di compensazione esterni alla filiera del prodotto. Le dichiarazioni potranno essere utilizzate solo se supportate da prestazioni ambientali reali e verificabili lungo l’intero ciclo di vita del prodotto.
Nuove regole per i marchi di sostenibilità
I marchi, le etichette e i loghi che richiamano caratteristiche ambientali o sociali potranno essere utilizzati soltanto se:
- istituiti da autorità pubbliche;
- oppure basati su schemi di certificazione indipendenti, trasparenti e verificabili da terze parti.
L’obiettivo è contrastare la proliferazione di etichette ambientali poco affidabili o create direttamente dalle aziende senza adeguati controlli.
Maggiore trasparenza sui dati sociali
La direttiva non riguarda esclusivamente l’ambiente. Anche le dichiarazioni relative ad aspetti sociali dovranno essere veritiere e dimostrabili.
Tra gli aspetti considerati “caratteristiche sociali” rientrano, ad esempio:
- condizioni di lavoro;
- sicurezza dei lavoratori;
- equità retributiva;
- tutela dei diritti umani;
- inclusione e pari opportunità;
- benessere animale.
Riparabilità e durata dei prodotti
La normativa introduce nuovi obblighi informativi volti a favorire il consumo sostenibile.
In particolare, per alcune categorie di prodotti i consumatori dovranno poter conoscere:
- il punteggio di riparabilità;
- la disponibilità dei ricambi;
- le istruzioni di manutenzione;
- la durata degli aggiornamenti software;
- eventuali garanzie commerciali di durata offerte dal produttore.
Gli smartphone e i tablet rappresentano già il primo gruppo di prodotti soggetto all’obbligo di esposizione del punteggio di riparabilità a livello europeo.
Cosa devono fare le aziende
Le imprese che comunicano prestazioni ambientali, climatiche o sociali dovrebbero avviare fin da subito una verifica delle proprie attività di marketing e dei materiali commerciali per assicurarsi che:
- le dichiarazioni siano supportate da evidenze documentate;
- i benefici ambientali siano descritti in modo specifico e verificabile;
- le etichette di sostenibilità utilizzate rispettino i nuovi requisiti normativi;
- packaging, siti web e materiale promozionale non generino messaggi ambientali fuorvianti.
Prodotti già presenti sugli scaffali
Per i prodotti già fabbricati, ordinati, distribuiti o presenti sugli scaffali prima del 27 settembre, le Faq richiamano il quadro definito dalle autorità nazionali della rete europea di cooperazione per la tutela dei consumatori. Gli operatori sono chiamati ad adottare tempestivamente misure per adeguare le comunicazioni ambientali, mentre le autorità possono tenere conto delle difficoltà transitorie concrete e degli interventi effettuati in buona fede per conformarsi alle nuove regole.
Applicazione al BTB
Le Faq confermano infine l’ambito di applicazione delle nuove disposizioni: le regole riguardano le asserzioni ambientali volontarie rivolte ai consumatori e non si estendono, in quanto tali, alle informazioni contenute nei report di sostenibilità obbligatori, salvo il loro eventuale utilizzo nell’ambito della pubblicità o del marketing. La disciplina riguarda i rapporti business-to-consumer e non le comunicazioni esclusivamente tra imprese.
Nonostante il Codice del Consumo ponga come obiettivo quello di: “armonizzare e riordinare le normative concernenti i processi dì acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti” (ART. 1) e l’ART. 3 del Codice definisca “consumatori e utenti”: “a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”, l’ambito di applicazione del titolo III (Pratiche commerciali, pubblicità e altre comunicazioni commerciali), definito nell’Art. 19, non lascia margine di interpretazione:
“Il presente titolo si applica alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto ((, nonché alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese. Per le microimprese la tutela in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa illecita è assicurata in via esclusiva dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n.145.))”.
Il supporto di ALI
La verifica delle dichiarazioni ambientali, la gestione delle certificazioni, l’analisi della conformità delle comunicazioni ESG e la prevenzione del greenwashing diventeranno attività sempre più strategiche per le organizzazioni che vogliono operare in modo trasparente e conforme alle nuove aspettative del mercato e della normativa europea.
ALI Ambiente supporta le imprese nell’analisi delle comunicazioni ambientali, nella validazione delle dichiarazioni di sostenibilità e nell’implementazione di sistemi di gestione e certificazione coerenti con i più recenti sviluppi normativi europei.