La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro si estende oggi anche alla prevenzione delle condotte violente o moleste. Con l’entrata in vigore della Legge 198/2025, infatti, il legislatore ha introdotto un esplicito riferimento alla necessità di programmare misure di prevenzione contro tali fenomeni, inserendole tra le misure generali di tutela previste dal D.Lgs. 81/2008.
Si tratta di una novità significativa che richiama l’attenzione delle organizzazioni sulla necessità di adottare strumenti concreti per la tutela non solo dell’integrità fisica dei lavoratori, ma anche del loro benessere psicologico e sociale.
Cosa prevede la nuova normativa
La Legge 198/2025 ha modificato l’articolo 15 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro introducendo, tra le misure generali di tutela, la:
“programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori”.
La disposizione si inserisce nel più generale obbligo di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori previsto dall’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008. Per questo motivo, il tema delle violenze e delle molestie dovrebbe essere preso in considerazione nell’ambito del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) o attraverso una specifica valutazione dedicata.
A rafforzare questo orientamento contribuisce anche l’articolo 2087 del Codice Civile, che impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.
Come definire violenza e molestia
La norma non introduce una definizione specifica di “violenza” o “molestia”, rendendo necessario fare riferimento ad altre fonti normative.
Molestie
Il D.Lgs. 198/2006 (Codice delle Pari Opportunità) definisce le molestie come comportamenti indesiderati che violano la dignità della persona e creano un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. La stessa norma disciplina inoltre le molestie sessuali, comprendendo comportamenti a connotazione sessuale espressi in forma fisica, verbale o non verbale.
Violenza
Per il concetto di violenza è possibile richiamare sia il reato di violenza privata previsto dall’articolo 610, l’articolo 609-bis, del Codice Penale sia la Convenzione OIL n. 190, che considera violenza qualsiasi comportamento, pratica o minaccia in grado di provocare danni fisici, psicologici, sessuali o economici.
Tra le situazioni riconducibili alla violenza possono rientrare:
- violenza fisica;
- violenza sulle cose;
- comportamenti che limitano la libertà di autodeterminazione della persona;
- forme di violenza impropria che, pur senza contatto fisico, costringono qualcuno ad assumere un determinato comportamento.
Un approccio necessariamente multidisciplinare
La gestione del rischio legato a violenze e molestie presenta molte analogie con il tema dello stress lavoro-correlato e richiede il coinvolgimento di competenze diverse.
Le aree aziendali che possono essere interessate comprendono:
- salute e sicurezza sul lavoro;
- gestione del personale;
- area legale;
- formazione;
- privacy.
Per questo motivo è consigliabile costituire un gruppo di lavoro che coinvolga le figure aziendali maggiormente interessate, quali RLS, HR, medico competente, servizio di prevenzione e protezione e, ove opportuno, consulenti legali o specialisti della materia.
La valutazione del rischio
Una possibile metodologia operativa può essere basata sull’analisi di tre elementi principali: eventi sentinella, fattori di contesto e fattori di contenuto delle mansioni.
Eventi sentinella
Tra gli indicatori da monitorare possono rientrare:
- infortuni collegati ad episodi di violenza;
- richieste di trasferimento motivate da situazioni conflittuali;
- procedimenti disciplinari;
- segnalazioni del medico competente;
- episodi di aggressione;
- denunce alle autorità;
- segnalazioni tramite sistemi di whistleblowing;
- contenziosi o azioni giudiziarie.
Fattori di contesto
L’analisi del contesto organizzativo può prendere in considerazione aspetti quali:
- frequenti litigi o conflitti;
- presenza di gruppi esposti a possibili discriminazioni;
- lavoro in solitario;
- attività svolte in orario notturno;
- presenza di codici etici e codici di condotta;
- sistemi di segnalazione aziendale;
- referenti aziendali dedicati;
- attività di sensibilizzazione e formazione;
- sistemi disciplinari e di gestione dei comportamenti scorretti.
Fattori di contenuto
Alcune mansioni possono presentare una maggiore esposizione a situazioni di rischio, ad esempio:
- attività svolte in solitudine;
- mansioni a contatto con il pubblico;
- trasferte frequenti in autonomia;
- lavori con rischio di aggressione fisica;
- attività con gestione di denaro o valori;
- viaggi in aree caratterizzate da instabilità sociopolitica.
Una proposta operativa per le aziende
L’obiettivo della valutazione non deve limitarsi all’identificazione del rischio, ma deve consentire di definire misure di prevenzione efficaci e proporzionate alla realtà organizzativa.
La metodologia proposta si sviluppa attraverso un percorso strutturato:
- Costituzione del gruppo di gestione delle violenze e molestie.
- Definizione dei gruppi omogenei.
- Analisi degli eventi sentinella.
- Analisi dei fattori di contesto e contenuto.
- Valutazione dei rischi.
- Definizione delle misure di prevenzione.
- Stesura della relazione conclusiva.

Conclusioni
La Legge 198/2025 segna un importante passo avanti nell’evoluzione della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, riconoscendo la necessità di prevenire anche le condotte violente o moleste che possono compromettere il benessere delle persone.
Per le aziende diventa quindi fondamentale sviluppare procedure, strumenti di segnalazione, iniziative formative e modalità di gestione che consentano di individuare, prevenire e affrontare tempestivamente tali situazioni. Un approccio strutturato e multidisciplinare permette non solo di rispondere ai nuovi obblighi normativi, ma anche di promuovere ambienti di lavoro più sicuri, inclusivi e rispettosi della dignità di ogni lavoratore