Con il DPCM 07 agosto 2020 è stata aggiornata e riorganizzata la normativa COVID-19 a livello nazionale. per quanto riguarda le imprese il DPCM conferma la validità del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”che è richiamato in allegato 12.
E’ importante sottolineare gli obblighi introdotti da:
Art. 4. Limitazioni agli spostamenti da e per l’estero
Art. 5. Obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero
Art. 6. Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero
Gli obblighi valgono in maniera differenziata per i Paesi di cui all’allegato 20, ove i Paesi sono suddivisi in 6 elenchi (Elenchi A, B, C, D, E, F riportati in calce agli articoli). Gli obblighi più gravosi riguardano i Paesi E ed F.
E’ opportuno che i datori di lavoro informino degli obblighi del DPCM 7 agosto 2020 e dei suoi contenuti i lavoratori (e chiunque accede all’unità locale), a loro volta responsabili nel rispettarne gli indirizzi (in tal senso per esempio si è espressa la regione Lombardia tramite comunicazione che abbiamo ricevuto da ASSOLOMBARDA)
Più in dettaglio gli obblighi degli articoli 4, 5 e 6 sono i seguenti:
L’obbligo introdotto dall’articolo 4 (Limitazioni agli spostamenti) per i Paesi dell’elenco E ed F dall’allegato 20 è il seguente:
- […] “Sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori di cui all’elenco E dell’allegato 20, l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, nonché gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all’elenco F dell’allegato 20“
Gli obblighi introdotti dall’articolo 5 (Dichiarazione) per i Paesi dell’elenco C, D, E ed F (e, ove pertinente, B) dall’allegato 20 sono i seguenti:
- […] chiunque fa ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D, E ed F dell’allegato 20 è tenuto a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche, di: a) Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia; b) motivi dello spostamento […]; c) nel caso di soggiorno o nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui agli elenchi C, D, E e F dell’allegato 20: 1) indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario; 2) mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere il luogo di cui al numero 1) ovvero, esclusivamente in caso di ingresso in Italia mediante trasporto aereo di linea, ulteriore mezzo aereo di linea di cui si prevede l’utilizzo per raggiungere la località di destinazione finale e il codice identificativo del titolo di viaggio; 3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario; 4) eventuale sussistenza di una o più circostanze di cui all’articolo 6, commi 6 e 7.
- […] Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell’allegato 20, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio (es. ATS/USL/ASL)
Gli obblighi introdotti dall’articolo 6 (isolamento fiduciario) per i Paesi dell’elenco C, D, E ed F dall’allegato 20 sono i seguenti:
- […] Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell’allegato 20, anche se asintomatiche, si attengono ai seguenti obblighi: a) compiono il percorso dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia esclusivamente con il mezzo privato […] fatto salvo il caso di transito aeroportuale di cui al comma 3; b) sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora indicata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera c).
- Rimane ovviamente l’obbligo di comunicare sintomatologie “COVID-19!
Ricordiamo che ordinanze regionali (es. Ordinanza 597 regione Lombardia , Ordinanze 84 e 86 regione del Veneto, ecc.) possono disporre che le persone al rientro da tali paesi siano sottoposte a “tampone” o “test sierologico”.
I Paesi da considerare sono riportati nell’elenco in allegato 20.
Allegato 20 [al 16 agosto 2020]
Spostamenti da e per l’estero
Elenco A
Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano
Elenco B
Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco
Croazia, Grecia, Malta, Spagna: il Ministro della Salute, con Ordinanza del 12 agosto 2020, oltre a quanto già previsto per i Paesi UE, ha stabilito che coloro che entrano/rientrano in Italia da questi Paesi (dopo soggiorno o anche solo transito) dal 13 agosto e fino a nuovo ordine, debbano anche: a) presentare un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; in alternativa b) sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine (ove possibile) o entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. Le persone che hanno soggiornato o transitato in questi quattro Paesi devono anche comunicare il loro ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente.
Elenco C
Bulgaria, Romania
Elenco D
Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Thailandia, Tunisia, Uruguay
Elenco E
Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco
Elenco F
A decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana A decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro e Serbia Dal 12 agosto Colombia
Sul sito del Ministero degli esteri è possibile avere un elenco degli obblighi per ciascun Paese: https://infocovid.viaggiaresicuri.it/
Per le dichiarazioni di ingresso e altre informazioni è molto utile questa pagina: https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html
Per le restanti disposizioni, si rinvia alla lettura integrale del testo del Decreto.