Dal 1° marzo 2017 sono già operative le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, che consentono di attivare il cosiddetto “Sismabonus”.

Si tratta degli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica realizzati sulle parti strutturali degli edifici o su altre  componenti significative (p.e. scaffalature) .

Per gli interventi di riduzione di rischio effettuati, alle attività produttive spetta una detrazione pari al 70% (per il miglioramento strutturale minimo di una classe, ottenibile tramite interventi attuabili con il cosiddetto “metodo semplificato”).

 

Si tratta di un incentivo che ha il fine di favorire le ristrutturazioni edilizie con misure antisismiche. L’incentivo è rivolto alle zone sismiche 1, 2 e 3.

Sono  detraibili le spese per i lavori di adeguamento sismico effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2021: tra le spese detraibili in esame rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

Le detrazioni per il “sisma bonus” non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

 

http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/nuovo-sisma-bonus-potenziatodal-mit-istruzioni-operative

 

ALI è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *