Prevenzione incendi, dall’8 luglio sanzioni più severe per le imprese che omettono la SCIA

Entrato in vigore l’8 luglio il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 “Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche’ al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l’ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell’articolo 8, comma l, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.”

 

SANZIONI PIÙ SEVERE PER LE IMPRESE CHE OMETTONO LA SCIA.

Tra le principali novità del decreto legislativo, segnaliamo la sostituzione dell’articolo 20 “Sanzioni penali e sospensione dell’attività” del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 con un nuovo articolo 20 che stabilisce, al comma 1, che “Chiunque, in qualita’ di titolare di una delle attivita’ soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attivita’ o la richiesta di rinnovo periodico della conformita’ antincendio e’ punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attivita’ che comportano la detenzione e l’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumita’ della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall’articolo 16, comma 2.”

Il comma 2 dispone che “Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attivita’ o della richiesta di rinnovo periodico della conformita’ antincendio, attesti fatti non rispondenti al vero e’ punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.”

Infine, il comma 3 stabilisce che “Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto puo’ disporre la sospensione dell’attivita’ nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di: presentare la segnalazione certificata di inizio attivita’ o la richiesta di rinnovo periodico della conformita’ antincendio; richiedere i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione e’ disposta fino all’adempimento dell’obbligo.”

 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017, il provvedimento è stato approvato in esame definitivo dal Consiglio dei ministri il 24 maggio scorso

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