Sulla Gazzetta n. 290 del 14 dicembre 2018 è stato pubblicato il decreto-legge14 dicembre 2018, n. 135 recante “Disposizioni urgenti in materia di  sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” che è in vigore già dal 15 dicembre 2018.

Il decreto-legge contiene l’art. 6 – Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti

Il SISTRI nato nel 2009 per informatizzare la tracciabilità dei rifiuti speciali e di quelli urbani della Regione Campania e per riordinare il sistema di rilevazione dei dati, dal 1 gennaio 2019 non esisterà più ed in futuro verrà attivato un  nuovo  sistema  di tracciabilità  dei  rifiuti organizzato e gestito direttamente  dal  Ministero  dell’ambiente  e della tutela del territorio e  del  mare.

Nel frattempo la tracciabilità sarà garantita dal sistema tradizionale cartaceo costituito da formulari di identificazione del rifiuto e dai registri di carico e scarico.

E’ da notare che non saranno dovuti i contributi SISTRI per il 2019.

Testo dell’ art. 6 – Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti

1. Dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di  controllo  della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo  188-ter  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152  e,  conseguentemente,  non sono dovuti i contributi di cui all’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3

agosto 2009, n. 102,  e all’articolo  7  del  decreto  del  Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78.

  2. Dal 1° gennaio 2019, sono abrogate, in particolare, le  seguenti disposizioni:

    a) gli articoli 16, 35,  36,  39  commi  1,  2,  2-bis,  2-ter  e 2-quater, 9, 10 e 15, del decreto legislativo  3  dicembre  2010,  n. 205;

    b) l’articolo 11, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5,  7,  8,  9, 9-bis,secondo  periodo,  10,  11,  12-bis, 12-ter,  12-quater  e  13   del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125;

    c) l’articolo 14-bis del decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102.  I contributi relativi  all’anno  2018,  compresi quelli  eventualmente versati oltre la data del 31 dicembre 2018,  sono  riassegnati,  con decreto del Ministro dell’economia  e  delle  finanze,  all’apposito capitolo dello stato di  previsione  del  Ministero  dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  3. Dal 1° gennaio 2019,  e  fino  alla  definizione  e  alla piena operatività di  un  nuovo  sistema  di tracciabilità  dei  rifiuti organizzato e gestito  direttamente dal  Ministero  dell’ambiente  e della tutela del territorio e  del  mare,  i  soggetti  di  cui  agli articoli 188-bis e 188-ter del decreto legislativo n.  152  del 2006 garantiscono  la   tracciabilità  dei   rifiuti   effettuando   gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190  e  193  del  medesimo decreto, nel testo previgente alle modifiche  apportate  dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità  di cui all’articolo 194-bis, del decreto stesso; si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 258 del  decreto legislativo  n. 152 del 2006, nel  testo  previgente alle  modifiche  apportate  dal decreto legislativo n. 205 del 2010.

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